Scipionyx Samniticus da  Pietraroja 
il  cucciolo  di  dinosauro  del  sannio  pentro rapito dai brandosauri
 
 
 
 
 
 
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Capitolo [Minuzie] - Titolo [i parchi nelle nostre terre ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 administratio rei privatus (alias “politicantus”)
 ..... corri cavallo, corri, cerca di raggiungere gli asini ! 
 
 
Finalmente una sentenza dalla parte non solo della legge, ma anche dalla parte della giustizia e del popolo. Popolo asino, sempre bistrattato, sempre imbrogliato. 
 
Una schiera di burocrati scoscienziati e di politicanti incalliti e farabutti, seduti su comode sedie, anche se  non proprio ergonomiche,  in uffici  con aria condizionata, con privilegi e portafogli a parte, a Napoli, aveva stilato una legge istitutiva del Parco del Matese. Il popolo  ne è venuto a sapere a cose fatte, quando ormai ogni protesta era inutile, quando ormai i politicanti di prima, per interessi del bottegaio, avevano già deciso. Con arroganza e malafede avevano soppresso ogni prerogativa dei comuni. Eppure i Comuni sono più antichi della Regione, dello stesso Stato! 
 
Le amministrazioni locali, ovvero buona parte di esse, che avrebbero dovuto intervenire per bloccare siffatta legge ad usum delphini, sono state attratte dalla promesse dei soliti MRastrelli, ovvero di dare due posti di "guardiani" del parco qua, un posto di guardiano del parco la! Altre, poco più accorte, con svicolamenti e raccomandazioni personali dei sindaci, avevano  fatto escludere il loro territorio o parte di esso. E così la Regione più “efficiente” d'Italia, la Campania,  aveva proceduto tempestivamente alla nomina dei  "PRESIDENTI DEGLI ENTI PARCO". Poi è venuto a rompere le uova nel paniere il libero comune di PROCIDA, grande e bellissimo comune. (Ci sono stato una volta, nel 1994, col dr. Luongo, per le note "ispezioni" degli ospedali della regione. Un ospedale antico, lasciato impoverire dalla assenza di risorse negate sempre da quella regione che vuol legiferare per sopprimere le libertà dei liberi comuni e per nominare i "presidenti"  degli enti parco–n.d.r.)  
 
(michelangelo orsino–Cusano Mutri agosto 2000) 
 
Il Nuovo oggi Molise
Il nuovo oggi Molise di venerdì 28 luglio 2000, pagina 13, "Il fatto del giorno" così presenta la vicenda, anche se l'autore dell'articolo, molto partiginamente, non da la notizia, ma la commenta pro domo sua. 
 
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di Marco Fusco 
 
Sarebbe mancata l'effettiva partecipazione degli Enti locali al procedimento istitutivo. Cancellato il Parco del Matese. Sentenza choc della Corte Costituzionale: le riserve naturali dovranno essere rifondate.  
Con una sentenza "choc" (1) la Corte Costituzionale, ha dichiarato illegittimo l'art. 6 della legge regionale n. 33 del 1993, istitutiva dei parchi regionali. Dopo la sentenza del Tar della Campania dei mesi scorsi che annullò la nomina della Giunta regionale dei presidenti degli enti parchi, arriva oggi sulla scrivania dei primi cittadini dell'intera regione Campania, il colpo di grazia. 
I parchi regionali che all'epoca dell'istituzione provocarono un vespaio di polemiche, di fatto, vanno rifatti. La corte ha basato la sua sentenza sulla constatazione che non c'è stata una effettiva e concreta partecipazione da parte degli enti locali al procedimento istitutivo dei parchi e riserve naturali(2). In effetti non è sufficiente sentire osservazioni e proposte o ostacolare direttamente i comuni, risolvendosi ciò in un aspetto puramente formale della collaborazione che deve esistere tra Regione ed enti locali nel legiferare in materia, come da principi statali. Il ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale, è giunto dopo una sentenza del Tar della Campania dell'11 giugno 1997, n. 101 che accettava il ricorso proposto dal comune di Procida contro l'istituzione del parco regionale dei Campi Flegrei. 
Il pronunciamento della suprema corte, si estende a tutti i parchi. Insomma ancora una volta il Matese viene colpito al cuore. Il parco regionale del Matese rappresentava una opportunità occupazionale e di sviluppo economico oltre che di garanzia dell'assetto del territorio, cosa queste che verranno dilazionate ancora nel tempo(3); i matesini si augurano(4) che il legislatore regionale in tempi brevi addivenga ad una nuova formulazione dell'art. 6 censurato dall'organo costituzionale per non dilatare troppo i tempi di aspettativa di soluzione dei problemi causati da questa sentenza. 
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note di commento 
 
(1) sentenza "choc" per la Giunta regionale e per quelli che avevano inteso nominare i Presidenti. 
(2) è la verità. La Corte ha colto nel segno. 
(3) questo è il pensiero di Marco Fusco non di certo del popolo, dei contadini e della povera gente delle zone interne, come Cusano. 
(4) naturalmente questo è un augurio dell'autore dell'articolo non dei matesini.  
Un augurio infausto, purtroppo, perché il Fusco non ha tenuto conto dei danni irreversibili che questo parco, non voluto, porta alla gente, all'idea stessa di libertà!.  
 
 
 
Alcuni dei passaggi fondamentali della sentenza
 
Alcuni dei passaggi fondamentali - La sentenza nel dettaglio Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Regione Campania - Parchi e riserve naturali -Procedimento di istituzione dell'area protetta (Parco Regionale dei Campi Flegrei)  
 
Formulazione di osservazione e proposte da parte degli enti territoriali interessati nei confronti dei decreti istitutivi - Omessa previsione di forme di partecipazione al procedimento ovvero dello strumento (previsto dalla legge quadro) della conferenza per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'area protetta - Violazione dei principi fondamentali della materia stabiliti dal legislatore statale - Illegittimità costituzionale - 
Legge regionale Campania 1° settembre 1993, n. 33, art. 6 . 
-Costituzione, art. 117 (in relazione all'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394). 
2.-La questione è fondata. 
L'articolo 22 della legge n. 394 del 1991, evocato come parametro interposto, prevede, da un lato, che al procedimento di istituzione delle arene protette regionali partecipino le provincie, le comunità montane e i comuni interessati; dall'altro, che tale partecipazione si realizzi "attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio". 
 
La partecipazione al procedimento di istituzione delle aree protette regionali dei singoli enti locali il cui territorio sia destinato a far parte dell'istituendo aree protetta, richiesta dall'art. 22 d3lla legge quadro, non può ritenrsi garantita dalla previsione, ad opera della legge regionale impugnata, di un comitato consultivo regionale per le aree naturali protette (art. 3) che, come osserva il giudice a quo non prevedeva partecipazione di rappresentanti dei singoli enti locali interessati in concreto, né è composto stabilmente da rappresentanti dei comuni. La  richiesta partecipazione dei comuni interessati neppure può ritenersi legittimamente surrogata dalla possibilità di formulare osservazioni e proposte nei confronti dei decreti istitutivi del parco, loro concessa dalla lett. b) dell'impugnato art. 6. 
La disciplina regionale denunciata, discostandosi dall'art. 22 della legge quadro n. 394 del 1991, sia per omessa previsione di forme di partecipazione degli enti locali territorialmente coinvolti nell'istituzione dell'area naturale protetta, sia per l'omessa previsione dello strumento della conferenza, specificatamente incluso dal legislatore statale tra i principi fondamentali della materia, viola l'art. 117 della Costituzione, che impone il rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale. 
 
gmasock (0’ 58’‘)
 
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